TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 15.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Art. 17.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

      1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

      1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,


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entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.